Dichiarazione di interesse culturale (art. 13)

L'attuale D. Lgs. 42/2004 disciplina la dichiarazione dell’interesse culturale agli artt. 13 e seguenti, diretta ad accertare la sussistenza dell’interesse richiesto dall’art. 10 comma 3.

La dichiarazione d’interesse deve accertare nelle cose, immobili e mobili, appartenenti a privati, la sussistenza di un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, particolarmente importante.
Il soprintendente avvia il procedimento, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa. Il termine per la presentazione di eventuali osservazioni è di 30 giorni. La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni di tutela. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al Comune e alla città metropolitana. La dichiarazione dell’interesse culturale è adottata dal Ministero (art. 14).
La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore e detentore a qualsiasi titolo della cosa ed è trascritta nei relativi registri, su richiesta del soprintendente. Dei beni vincolati, il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico (art. 15).
Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all’art. 12 o della dichiarazione di cui all’art. 13 è ammesso ricorso al Ministero entro 30 giorni dalla notifica stessa. Il Ministero, a sua volta, decide sul ricorso entro il termine di 90 giorni (art. 16).
Il provvedimento amministrativo di dichiarazione dell'interesse culturale è adottato dal Segretariato Regionale MiC per la Sardegna.